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Sito Ufficiale Comune di L'Aquila
Sito Ufficiale Provincia di L'Aquila
C.P.G.A. - Centro Polisportivo Giovanile Aquilano - L'AQUILA
 
STATUTO
 
     Art.1 - Costituzione
     Art.2 - Sede
     Art.3 - Oggetto e finalità
     Art.4 - Segni distintivi
     Art.5 - Patrimonio ed entrate
     Art.6 - Soci
     Art.7 - Costituzione, disciplina e scioglimento del rapporto associativo
     Art.8 - Organi sociali
     Art.9 - Assemblea
     Art.10 - Consiglio Direttivo
     Art.11 - Il Presidente
     Art.12 - Il Presidente Onorario
     Art.13 - IEsercizio Finanziario
     Art.14 - Avanzi di gestione
     Art.15 - Scioglimento
     Art.16 - Altri Organismi
     Art.17 - Disposizioni finali
 
Art.1
Costituzione

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano - L'Aquila, di seguito chiamato C.P.G.A., costituitosi, nello spirito della Costituzione Repubblicana e in base agli art. 36 e segg. del Codice Civile, fin dal 21 Luglio 1982, data di affiliazione alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, è Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro. La documentazione relativa all'anzianità del C.P.G.A. L'Aquila, a partire dalla data della sua prima affiliazione e cioè 21 Luglio 1982, è conservata agli atti della Società e della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP).

 
Art.2
Sede

Il C.P.G.A. L'Aquila ha, attualmente, sede in L'Aquila Via Giuseppe Cacchi Pal. N. 3, - 67100 L’Aquila. Non comporterà variazione dello Statuto il cambiamento della Sede Sociale se fatto nell’ambito dello stesso Comune di appartenenza.

 
Art.3
Oggetto e finalità

 

  1. Il C.P.G.A.  non persegue finalità di lucro, è apolitico e aconfessionale, ha lo scopo di svolgere, propagandare e promuovere la pratica sportiva con tutte le Federazioni Nazionali Sportive ed Enti di Propaganda e Promozione Sportiva che ne accetteranno l’affiliazione, praticando tutte le  discipline e partecipando a manifestazioni finalizzate ad attività non agonistiche e agonistiche comunque dilettantistiche.Promuove il diritto alla pratica motoria e sportiva e rivendica tutti i diritti nello sport. Assicura a tutti i cittadini di ogni età o sesso uguali, diritti e pari dignità negli sport da essa promossi.. Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di ingiustizia, discriminazione, emarginazione ed ogni forma di razzismo e violenza. Opera per garantire la migliore qualità e la continuità nella pratica sportiva per assicurare ad ognuno l'attività sportiva a misura delle proprie motivazione e possibilità. Coopera con tutti coloro che, nei più svariati settori della vita culturale e sociale operano, per la valorizzazione individuale e per la diffusione della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli. 
  1. Le attività sportive troveranno collocazione nell'ambito del C.O.N.I., osservati i rispettivi regolamenti Federali per quanto attiene l'organizzazione e la gestione delle Società affiliate, sì da formare parte integrante del presente Statuto.                                                        
  2. L'Associazione, per l'attuazione del proprio oggetto sociale, potrà organizzare gare, manifestazioni e spettacoli di carattere sportivo; partecipare a campionati, gare e manifestazioni nell'ambito del CONI, delle FSN in particolare e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; curare lo sviluppo e l'aggiornamento di tecniche innovative, e migliorare quelle sperimentate; organizzare corsi specifici per la preparazione di dirigenti, manager sportivi e istruttori; svolgere qualsiasi altra attività accessoria, integrativa e/o comunque strettamente connessa al proprio oggetto sociale, ferma restando l'esclusione di qualsiasi fine di lucro.
  1. Promuove e favorisce tutte le forme di volontariato e attività sociale, potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, gestire spazi e locali, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, atti a ricevere i soci per le attività predette, compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
  1. Il C.P.G.A.può partecipare ad organismi pubblici in cui sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e potrà promuovere la costituzione di Associazioni specifiche per la cura di particolari attività sportive che necessitano di una organizzazione propria, in seno alle quali saranno inseribili però solo coloro che sono anche soci della polisportiva, ferma restando l'esclusione di qualsiasi fine di lucro.                                                                                                              
  2. Nell'esercizio delle attività, l'Associazione potrà avvalersi di uno, o più, supporter finanziari, e fare loro pubblicità. I supporter, anche nel caso di abbinamento del loro nome a quello dell'Associazione, assumeranno un ruolo esterno, sicché non potranno mai interferire nelle attività, nei programmi e nelle decisioni della Associazione.  

 
Art.4
Segni distintivi

Nello svolgimento dell'attività sportiva l'Associazione assumerà come distintivo la scritta C.P.G.A. – L’AQUILA affiancata dal logotipo Sociale. I colori sociali saranno scelti dalle varie sezioni all’interno dell’Associazione ma comunque approvari dal Consiglio Direttivo.

 
Art.5
Patrimonio ed entrate

            1. Costituiscono il PATRIMONIO dell'Associazione:

a) beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione;

b) avanzi netti di gestione;

c) erogazioni, donazioni e lasciti;

       2. Costituiscono le ENTRATE dell'Associazione:

a) I versamenti effettuati dai soci fondatori;

b) le quote sociali (di ammissione, di iscrizione ed  una tantum), comunque dovute e versate dai soci secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;

c) reddito derivante dal patrimonio dell'Associazione;

d) gli introiti comunque realizzati nello svolgimento dell'attività sociale;

e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ivi compresi i contributi ottenuti dalle F.S.N e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ed altri Enti pubblici e privati.
 
Art.6
Soci

 1. I SOCI aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

     FONDATORI

           ORDINARI O EFFETTIVI

           ATLETI

·             BENEFICIARI

           ONORARI

          2. Sono  SOCI FONDATORI  quanti hanno costituito l'Associazione.

3. Sono SOCI  ORDINARI coloro che abbiano domandato di fare parte dell'Associazione e che abbiano svolto attività sportiva di tipo agonistico nell'ambito dell'Associazione per almeno tre anni, ed abbiano un dichiarato e concreto interesse a partecipare attivamente ai programmi societari.

4. Sono SOCI ATLETI quanti svolgano all'interno dell'Associazione esclusivamente attività sportiva di tipo agonistico, anche nell'ambito delle Federazioni, ed Enti di promozione sportiva,  aderenti al C.O.N.I., purché in possesso del relativo certificato medico di idoneità.

5. Sono SOCI BENEFICIARI quanti svolgono all'interno dell'Associazione attività sportive di tipo non agonistico e comunque usufruiscano dei servizi che l'Associazione si propone di svolgere e mette loro a disposizione.


6.          Sono SOCI ONORARI le persone di chiara fama che, con il loro lustro, contribuiscono al prestigio dell’Associazione. Il socio Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali. Il socio Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei soci. Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

             Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile senza alcun limite di mandati.

             Il socio Onorario deve:

      1. accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;

               2. condividere  gli  scopi sociali

 
Art.7
Costituzione, disciplina e scioglimento del rapporto associativo

          1. Quanti condividano le finalità dell'Associazione e intendano ad essa effettivamente aderire devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando il tipo di interesse che ivi intende perseguire, ed impegnandosi ad accettare e osservare lo Statuto dell'Associazione e ogni altro Regolamento.

          2. Il Consiglio Direttivo si pronunzia sulla richiesta di ammissione, entro i sessanta giorni successivi. In caso di accoglimento lo iscrive direttamente nella categoria di soci rispondente all'interesse indicato nella domanda, e gli assegna un termine di giorni cinque per consentirgli il versamento della quota di ammissione, come determinata dal Consiglio Direttivo stesso.  In caso di rigetto, il Consiglio non è tenuto a fornire alcuna motivazione. n ogni caso, decorsi sessanta giorni senza che il Consiglio si sia pronunziato sulla domanda, la stessa si intende approvata.

        3. Sempre su determinazione del Consiglio Direttivo, i soci sono tenuti altresì a versare la quota di iscrizione annua, ed, eccezionalmente, una quota una tantum, nonché al versamento di esborsi ulteriori in ragione dei servizi effettivamente usufruiti dai soci stessi.

         4. I versamenti dei soci, comunque fatti, si intendono a fondo perduto, e non sono rivalutabili, né riprendibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né di estinzione del rapporto associativo, anche per recesso o morte del socio. 

        5. Costituitosi il rapporto associativo, a norma del capo 3 del presente articolo, tutti i soci, che siano in regola con i versamenti deliberati dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, a tempo indeterminato (rimanendo espressamente esclusa qualsiasi partecipazione a titolo temporaneo) ed in maniera effettiva, ciascuno in ragione della rispettiva categoria di appartenenza.

             6.  I soci maggiori di età, eccetto i Soci Onorari, hanno altresì diritto ciascuno ad un voto in sede di assemblea per quanto attiene l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

             7.  I versamenti dei soci non creano diritti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli indicati: con particolare riferimento alla intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

             8.  Il  rapporto associativo, contratto a tempo indeterminato, può risolversi per recesso del socio o per sua esclusione dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.  

                   9.  Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone preavviso almeno due mesi prima.             Il recesso dei soci Atleti, impegnati in gare agonistiche, avrà effetto al termine della stagione agonistica, sì da non pregiudicare le attività e i programmi dell'Associazione.  

                10.  Il socio, purchè non rivesta la qualifica di Socio Agonista,  può altresì recedere per giusta causa, con effetto immediato, comunicando le regioni al consiglio Direttivo.  

              11. Nel caso in cui il socio, compreso quello che riveste la qualifica di socio Agonista,   commetta gravi inadempienze, il Consiglio Direttivo ha il diritto di escluderlo dall'Associazione, con deliberazione motivata e comunicata all'interessato. Sono cause di esclusione: il mancato pagamento di quote sociali e/o altri versamenti comunque determinati dal Consiglio Direttivo; il contegno contrario alle norme che regolano la vita sociale, alle decisioni degli Organi Sociali, ai principi federali che disciplinano l'attività agonistica, ogni altro atto, fatto che comunque possa pregiudicare il prestigio , l'immagine e il buon andamento dell'Associazione, si ha altresì la decadenza automatica del socio in caso di ingiustificata partecipazione per due anni di seguito alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.  

           12.  L'esclusione del socio ha effetto, decorsi trenta giorni dalla notifica della delibera di esclusione.  

            13.  II numero dei soci è illimitato. Sono soci effettivi coloro che versano nelle casse sociali la quota annua stabilita. Coloro che versano somme aggiuntive rispetto alla quota annua stabilita saranno anche iscritti nell'apposito elenco dei contributi percepiti straordinariamente dai sostenitori. A tali soci andrà il grato ringraziamento dell'Associazione senza che questo comporti alcuna distinzione di ruolo e carica rispetto agli altri soci. La durata del rapporto sociale va dal giorno di pagamento della quota al 31 dicembre dell'anno, al quale si riferisce la quota pagata.  

            14.  Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo, i deliberati dell'Assemblea dei soci, i deliberati del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni di ciascuna disciplina sportiva  o settore ricreativo e che in qualunque maniera danneggi moralmente e/o economicamente l'Associazione.  

            15.  I soci dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.

             16. DIRITTI E DOVERI

A - E' diritto di ogni socio partecipare alle scelte dei programmi, dell'attività dell’Associazione e da quanto previsto dallo Statuto nelle forme e nei modi che esso dispone.

 B - I Soci sono tenuti:

a) a versare le quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di Gennaio di ogni anno; Per i nuovi Soci il primo versamento va fatto come previsto dall’Art. 7 punto 2

b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere dell'Assemblea dei soci e dei vari organismi dell'Associazione;

c) a sostenere e partecipare alle attività ed ai programmi dell'Associazione impegnandosi nel volontariato sia a livello tecnico, ricreativo, culturale e di gestione.  

 

 
Art.8
Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:
 
     -     L'ASSEMBLEA DEI SOCI
     -     IL CONSIGLIO DIRETTIVO
     -     IL PRESIDENTE
     -     IL PRESIDENTE ONORARIO 

 
Art.9
Assemblea

1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI si compone della universalità dei soci e costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

        2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo), entro il 31 dicembre.     Essa, inoltre, nomina i componenti il Consiglio Direttivo; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

            3.  L'Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno quattro Consiglieri, ovvero di un numero di soci che rappresenti almeno un quinto dell'Associazione. La convocazione può avvenire notificando a ciascun socio, quindici giorni prima, l'apposito avviso indicante ordine del giorno, luogo, ora e data della riunione. Oppure pubblicando detto avviso (trenta giorni prima dell'adunanza) presso la bacheca sociale e gli appositi spazi adibiti all'interno degli impianti sportivi dove l'Associazione esercita la sua attività od anche (cinque giorni prima dell'adunanza) per le vie brevi a mezzo fonogramma o notifica per posta elettronica.

         4.  L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del C.P.G.A., in mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal più anziano dei Consiglieri.  Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ove opportuno, due scrutatori, constata la regolarità delle deleghe, ed il diritto di intervento e di voto. Ogni adunanza assembleare viene verbalizzata su apposito libro che, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservati agli atti dell'Associazione.

            5.  L'Assemblea è regolarmente costituita ed è idonea a deliberare, ove in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.  

            6.  In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti non necessitando della maggioranza qualificata. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi non prima di due ore dell’orario stabilito per la prima convocazione.

             7.  Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

         8.  Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in prima e in seconda convocazione.

            9.  Le deliberazioni assembleari, approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, sono valide e obbligatorie per gli assenti e dissenzienti.

            10.  Ciascun socio, maggiore di età ed in regola con i pagamenti, ha diritto ad un voto e facoltà di farsi rappresentare da altri Soci. Ogni delegato non può rappresentare più di un socio se munito di regolare delega scritta e non in bianco.

            11. Le votazioni possono effettuarsi per alzata di mano, salvo obiezioni da parte dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

            12.  Le deliberazioni assembleari assunte vanno pubblicate nei quindici giorni successivi alla loro emanazione presso la sede sociale e presso gli appositi spazi adibiti all'interno degli impianti sportivi dove l'Associazione svolge l'attività.

 
Art.10
Consiglio Direttivo

          1.  L'Associazione è amministrata dal CONSIGLIO DIRETTIVO che può essere composto secondo le decisioni dell'Assemblea, a un minimo di tre ad un massimo di otto membri, che rimangono in carica per quattro anni.

        2.  Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i Socicon almeno un biennio di ininterrotta anzianità nella sua qualità di associato, maggiore di età ed in regola con i pagamenti,  in possesso degli accrediti di almeno il 38% dei voti rappresentati in Assemblea. Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i Soci  componenti il Consiglio Direttivo uscente senza la necessità di produrre gli accrediti di almeno il 38% dei voti rappresentati in Assemblea. 
Non possono partecipare all'Assemblea e presentare candidature coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

            3.  Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario. Il Consiglio provvede altresì a ripartire fra i suoi membri varie funzioni, ivi compresa quella di Tesoriere. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede immediatamente a nominarne un sostituto, chiedendo alla prima assemblea annuale la ratifica della sostituzione o la nomina di un nuovo membro.

            4.  Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri. Amministra l'associazione, ne promuove lo sviluppo regolandone l'andamento ordinario e straordinario senza limitazioni. In particolare, il Consiglio determina annualmente i contributi e le quote sociali (ordinarie e straordinarie) dovute dai soci, in ragione delle rispettive categorie di appartenenza; redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e approvati dall'Assemblea dei Soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera circa l'esclusione dei Soci; favorisce la partecipazione dei Soci alle attività sociali.  Il Consiglio svolge, inoltre, tutte quelle funzioni espressamente demandategli dall'Assemblea dei Soci.

            5.  Il Consiglio, inoltre, ha la facoltà di attribuire cariche onorarie a quelle personalità che, su parere unanime di tutti i Consiglieri, si siano distinte nel settore sportivo o sociale. Le cariche onorarie non possono superare il numero di tre, e non concedono alcun diritto di partecipazione nell'ambito dell'Associazione.

            6.  Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri, e comunque per far deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali ordinarie e straordinarie. Gli avvisi di convocazione indicanti ordine del giorno, luogo, ora e data di riunione, vengono notificati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione anche a mezzo posta elettronica o fonogramma. Sono valide le deliberazioni assunte in presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e con la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.      Di ciascuna riunione viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato agli atti dell'Associazione.

5.  Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di prestatori d'opera, anche non soci, e sul loro compenso verrà effettuata una ritenuta d'acconto che sarà poi versata nei termini e nei modi di legge.

8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione della carica, e salvo eventuali diverse disposizioni assembleari.

          9. Il Consiglio Direttivo coordina i settori delle varie discipline sportive o sezioni sportive, agonistici e ricreativi, in seno all’Associazione C.P.G.A. 

Punto 1

II numero dei Settori ed i suoi componenti viene determinato dal Consiglio Direttivo a seconda delle varie esigenze. Per ogni Settore vi è un Responsabile e/o Presidente, del settore,  a seconda se nominato dal Consiglio Direttivo o  se eletto dall’Assemblea del proprio settore di appartenenza e sempre ratificato dal Consiglio Direttivo del C.P.G.A. con soli poteri di ordinaria amministrazione. Possono far parte dei settori, presiederli o esserne i responsabili, anche quei soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.

 Punto 2

II Responsabile/Presidente del settore coordina i lavori del proprio specifico Settore, partecipa alle riunioni della Giunta di Presidenza, se esistente e funzionante,  per l'elaborazione del programma e del bilancio di previsione. Relaziona la Giunta di Presidenza sulla previsione, l'andamento e il consuntivo del proprio programma annuale. E' responsabile del programma e del bilancio finanziario del proprio Settore. Ove non sia in funzione la Giunta di Presidenza riferirà e si rapporterà, per tutto quanto precedentemente esposto, con il Presidente e legale rappresentante del C.P.G.A.
 
Art.11
Il Presidente

            1.  Il PRESIDENTE rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo, contatta in nome e per conto dell'Associazione e adempie a tutte le altre funzioni demandate dal presente Statuto.
Si può candidare alla carica di Presidente 
il Socio, con almeno un biennio di ininterrotta anzianità nella sua qualità di associato, maggiore di età ed in regola con i pagamenti, che  sia in possesso degli accrediti di almeno il 50% dei voti rappresentati in Assemblea.
Si può ricandidare alla carica di Presidente quello uscente  senza la necessità di produrre gli accrediti di almeno il 50% dei voti rappresentati in Assemblea.
            E’ obbligo del nuovo subentrante Presidente di assumersi le garazie, già in capo all’uscente Presidente, fidejussorie prestate a Banche e Finanziarie per atti conclusi in nome e per conto del C.P.G.A. come pure il rispetto di impegni presi nei confronti di locatori di immobili o impianti sportivi.

            2.,  E' sostituito dal Vice Presidente ed, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei Consiglieri, salvo che abbia espressamente delegato altro Consigliere. Il Vice Presidente viene eletto in seno ai componenti Il Consiglio Direttivo nlla prima riunione utile dello stesso.

       3.  Può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando il Consiglio per la ratifica del suo operato.
 


Art.12
Il Presidente Onorario

Il PRESIDENTE ONORARIO è  la persona di chiara fama che, con il suo lustro e la sua opera disinteressata e volontaria, contribuisce al prestigio dell’Associazione. La figura del PRESIDENTE ONORARIO è una carica a titolo puramente onorifico. Il Presidente Onorario non esercita effettivamente le funzioni di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione. 

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del C.P.G.A., la nomina viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei soci.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all’Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile senza alcun limite di mandati.

Il Presidente Onorario deve:

1   accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;

2.  condividere gli scopi sociali

Art.13
Esercizio Finanziario

    1. L'ESERCIZIO FINANZIARIO apre il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che l'Assemblea provvede ad approvare a norma dell'art. 9, comma 2. 

    2. I bilanci saranno redatti individualmente per ciascuna disciplina sportiva, aderente o a una F.S.N. o ad un Ente di Promozione o Propaganda sportiva, ovviamente sempre riconosciuti dal C.O.N.I., dai SETTORI RICREATIVI, affiliati o meno a Enti di Promozione o Propaganda sportiva,  che operano all’interno del C.P.G.A., e successivamente riclassificati in un unico bilancio del’intero centro polisportivo.

    3. Ogni Settore, facente parte del C.P.G.A.:

  a) applica le decisioni C.D.;

 b) predispone il proprio bilancio di previsione annuale e definitivo da presentare al Presidente, legale rappresentante della polisportiva, allo scopo di formare il bilancio preventivo generale;

 c) mantiene, nel proprio ambito, rapporti con gli altri Settori, Federazioni ed Enti di promozione sportiva;

 d) promuove la formazione dei quadri organizzativi, tecnici e di volontariato nell'ambito del proprio settore. 

   4. I bilanci, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione rimangono depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci che abbiano interesse alla loro consultazione.

 
Art.14
Avanzi di gestione

      1.  L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione comunque denominati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
    2.  All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non commerciale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

 
Art.15
Scioglimento

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dedotte le passività, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o utilità sociale, ai sensi del D. Lgs. 460/1997, ovvero ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002.

In caso di scioglimento sarà il Presiente legale rappresentante del C.P.G.A. a fungere da liquidatore con i poteri previsti dalla legge in metria di associazionismo sportivo no profit.
 
Art.16
Altri Organismi

Sonono altresì previsti i seguenti Organismi che verranno eletti nel momento che saranno resi necessari dal C.D. e comunque approvati dall’Assemblea dei Soci.

Trattasi di:

GIUNTA DI PRESIDENZA (composta dai Presidenti dela varie sezioni, dal Presidente e Vice Presidente della Polisportiva e dal segretario/a amministrativo/a)
Ove uno dei componenti la Giunta di Presidenza sia anche Presidente di una sezione può delegare a rappresentare la sezione di cui trattasi dal Vice Presidente o da altro consigliere della stessa sezione)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 
Art.17
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di associazione non riconosciute e, subordinatamente, quelle sulle società di cui al Libro V del Codice Civile

 


 


 
 
 

Copyright 1999-2003 C.P.G.A.
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