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C.P.G.A. - Centro Polisportivo Giovanile Aquilano - L'AQUILA
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REGOLAMENTO INTERNO
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L'Associazione ed i Soci |
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Art.1 - Ruolo e funzioni |
Art.2 - Rappresentanza legale |
Art.3 - Il Consiglio Direttivo ed i Soci |
Art.4 - Compiti dell'Associazione |
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Gli atleti |
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Art.5 - Comportamento |
Art.6 - Attività Sportiva |
Art.7 - Sanzioni |
Art.8 - Competenze disciplinare |
Art.9 - Rimborso spese |
Art.10 - Assistenza sanitaria ed assicurativa |
Art.11 - Divisa sociale |
Art.12 - Anti-doping |
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I tecnici e collaboratori |
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Art.13 - Ruolo |
Art.14 - Competenze |
Art.15 - Rimborso spese |
Art.16 - Rinvio |
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L'ASSOCIAZIONE ED I SOCI |
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Art.1 |
Ruolo e funzioni |
L'Associazione è retta dallo Statuto e dal presente Regolamento. Essa rispetta lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.H.P. nonché le altre normative ed i regolamenti da questa richiamati. Gli associati (atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori) sono tenuti all'osservanza dello Statuto sociale e del presente Regolamento, nonché delle vigenti normative della F.I.H.P. e del C.O.N.I., in tal senso assumendo l'impegno morale di essere fedeli all'Associazione, di osservarne le disposizioni, di adempiere con lealtà e correttezza a tutti i doveri inerenti la propria attività sportiva nell'interesse dell'Associazione medesima. |
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Art.2 |
Rappresentanza legale |
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Egli ha la direzione generale delle Squadre (Pattinaggio Corsa, Hockey e Artistico ecc.) e la responsabilità della condotta disciplinare. Tutti i componenti delle Squadre sono tenuti a eseguirne le disposizioni. In caso di prolungata assenza il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vicepresidente o in assenza e/o impossibilità di questi al Consigliere anziano. |
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Art.3 |
Il Consiglio Direttivo ed i Soci |
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di otto membri che rimangono in carica per quattro anni (art. 10 Statuto comma 1), i quali, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nominano nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere in conformità di quanto stabilito nello Statuto (art. 10 comma 3). Tutti i Soci sono impegnati a sostenere, nell'ambito delle rispettive possibilità, l'attività dell'Associazione affinché la stessa possa perseguire e raggiungere gli scopi statutari. Le quote associative annuali sono deliberate dal Consiglio Direttivo. L'ingresso di un nuovo Socio deve essere deliberato, su proposta di due Soci effettivi, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con votazione palese o, se richiesto da almeno tre consiglieri, con scheda segreta. |
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Art.4 |
Compiti dell'Associazione |
L'Associazione provvede, all'inizio di ogni anno agonistico, a rinnovare l'affiliazione alla Federazione di appartenenza e al rinnovo delle tessere degli atleti e dei tecnici. Le spese di rinnovo del tesseramento annuale sono a carico dell'Associazione. L'Associazione, compatibilmente con le sue disponibilità economiche, potrà corrispondere agli atleti ed ai tecnici, in occasione di gare federali, un rimborso spese fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Alla fine di ogni annata agonistica l'Associazione potrà assegnare a ciascun atleta un premio sulla base dei risultati ottenuti, con criteri fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Sempre compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, l'Associazione fornirà agli atleti l'abbigliamento sociale composto da tuta, body e borsone, nonché le ruote secondo le seguenti priorità: 1) ruote per i Campionati Italiani pista e strada; 2) ruote per manifestazioni extra campionato. |
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GLI ATLETI |
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Art.5 |
Comportamento |
Gli atleti tesserati con il Sodalizio sono tenuti ad osservare un comportamento di rispetto nei confronti di ogni altra componente societaria. E' fatto loro obbligo di tenere, sia in campo che fuori, un atteggiamento che rispecchi regole e principi di lealtà e probità sportiva, che sia conforme a quanto previsto in materia delle disposizioni della F.I.H.P., del C.O.N.I. e degli eventuali accordi stipulati con l'Associazione, aventi ad oggetto aspetti tecnici, economici organizzativi e normativi, anche in materia di durata del vincolo di tesseramento. E' altresì fatto obbligo di tenere analogo atteggiamento di correttezza, lealtà e probità nei confronti di ufficiali di gara, dirigenti federali, etc., evitando comportamenti che possano determinare sanzioni disciplinari a carico dell'atleta e dell'Associazione. |
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Art.6 |
Attività Sportiva |
Gli atleti sono tenuti a svolgere la propria attività sportiva affrontando gli allenamenti e le competizioni con animo forte, con lealtà e cavalleria, impegnandosi al massimo delle proprie possibilità fisiche, tecniche e morali, così contribuendo a mantenere alto il prestigio sportivo dell'Associazione. Nel corso dello svolgimento della loro attività sportiva gli atleti sono tenuti a partecipare a tutti gli allenamenti in programma, fatti salvi casi di forza maggiore, a seguire inderogabilmente le indicazioni ed i consigli del proprio tecnico e ad osservare diligentemente i programmi. |
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Art.7 |
Sanzioni |
A carico degli atleti che abbiano posto in essere comportamenti non corretti e comunque in violazione delle regole e dei principi di cui sopra, il Sodalizio potrà comminare, a seconda della gravità della violazione le seguenti sanzioni disciplinari: - richiamo verbale - rimprovero scritto - sospensione temporanea dell'attività - decurtazione dei rimborsi spese - deferimento agli Organi Federali Resta in ogni caso il diritto dell'Associazione di rivalersi, nelle sedi e nelle forme consentite, degli eventuali danni subiti e di rescindere il vincolo di tesseramento in conformità di quanto stabilito dalle norme federali.
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Art.8 |
Competenze disciplinare |
La competenza a giudicare delle infrazioni commesse dagli atleti spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, fatta eccezione per il richiamo verbale che potrà essere comminato anche dal tecnico e dal dirigente responsabile del settore. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto riguarda le sanzioni disciplinari sono prese a maggioranza semplice e sono insindacabili. |
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Art.9 |
Rimborso spese |
Agli atleti potrà essere corrisposto, previo accordo tra le parti, un rimborso spese da deliberarsi dal Consiglio Direttivo di volta in volta in conformità di quanto stabilito dalla L.80 del 25.3.91 e successive integrazioni e modifiche, comunque in misura non superiore a L. 60.000 in caso di impegno nel Comune di L'Aquila, a L. 90.000 in caso di impegno ufficiale in Provincia e in Italia e per quanto riguarda gli impegni ufficiali all'estero la somma prevista dalla citata L. 80, per ogni giornata di gara o per gli allenamenti effettuati nei quattro giorni precedenti la gara. Tale rimborso sarà onnicomprensivo di ogni eventuale spettanza dell'atleta, fatta eccezione per le spese vive effettivamente sostenute e previamente autorizzate. |
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Art.10 |
Assistenza sanitaria ed assicurativa |
Gli atleti tesserati, che partecipano alle sedute di allenamento ed alle gare, sono obbligati a sottoporsi annualmente alla prescritta visita medica, che si effettua presso il servizio di Medicina dello Sport dell'Azienda Sanitaria Locale, pena l'esclusione dell'attività sportiva. Gli atleti sono tenuti a segnalare tempestivamente al medico sociale, tramite l'allenatore, ogni malattia o infortunio che ne impedisca o limiti la partecipazione all'attività. L'Associazione, nel rispetto delle norme F.I.H.P. e SPORTASS (Ente Pubblico di Assicurazione degli Sportivi), provvederà ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché ogni atleta tesserato possa usufruire, in caso di infortunio, del risarcimento assicurativo previsto dalla SPORTASS. Ogni atleta ha la facoltà di contrarre polizze assicurative accessorie a quella della SPORTASS per il risarcimento di danni a seguito di eventuali infortuni occorsi in allenamento o in gara. |
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Art.11 |
Divisa sociale |
I colori sociali sono il bianco e rosso, per la divisa/tuta/body ufficiale, alternativamente si può optare anche per il blu ed il bianco inoltre il grigio e il blu per le divise/tute/body da lavoro e/o invernali. E' fatto obbligo ad ogni atleta di indossare in occasione di gare ufficiali la divisa sociale fornita dall'Associazione, di farne uso con decoro e senso di responsabilità. E' altresì fatto obbligo ad ogni atleta di indossare in occasione degli allenamenti il materiale all'uopo eventualmente fornito dall'Associazione, comunque evitando di utilizzare divise appartenenti ad altre Associazioni. Gli atleti sono tenuti a custodire con diligenza il materiale loro fornito dall'Associazione, a provvedere alla sua pulizia, con divieto di alienazione se non previa autorizzazione, ad evitarne l'uso in sedi diverse da quelle sportive istituzionali. L'abbigliamento sportivo, i materiali e le altre eventuali attrezzature restano di proprietà dell'Associazione che si riserva il diritto di chiederne la restituzione allorquando lo ritenga opportuno ed in ogni caso all'atto dell'interruzione del vincolo del tesseramento. L'atleta che per propria negligenza deteriora ingiustificatamente o smarrisce l'abbigliamento e le attrezzature fornitegli è tenuto a rivalere l'Associazione dei costi sopportati per la sostituzione. |
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Art.12 |
Anti-doping |
E' fatto espresso obbligo agli atleti di astenersi da ogni uso di sostanze anabolizzanti o similari, ricomprese negli elenchi resi noti periodicamente dai competenti organi del C.O.N.I. e della F.I.H.P. e metodi artificiali di incremento della prestazione sportiva. In caso di richiesta di controllo anti-doping in occasione di gare ufficiali, l'atleta dovrà offrire la massima collaborazione al personale medico incaricato. |
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I TECNICI E COLLABORATORI |
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Art.13 |
Ruolo |
La responsabilità tecnica della conduzione delle squadre è affidata esclusivamente ai rispettivi allenatori. L'Associazione può designare tra i tecnici un responsabile tecnico generale a cui affidare il coordinamento dell'attività sportiva, con compiti di supervisione di tutti i settori. Ogni allenatore è tenuto a riferire all'Associazione periodicamente, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in ordine all'andamento tecnico dell'attività sportiva ed al comportamento degli atleti. Gli allenatori sono tenuti al rispetto delle norme e dei principi di cui agli att. 1. 5. e 6. del presente regolamento ed a curarne in particolare l'applicazione da parte degli atleti. |
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Art.14 |
Competenze |
Sono demandati all'allenatore i seguenti compiti: 1) programmare e seguire l'allenamento degli atleti; 2) stabilire le date e gli orari degli allenamenti, tenendo conto degli impianti sportivi disponibili; 3) stabilire, unitamente al Consiglio Direttivo, la partecipazione a trofei e gare federali; 4) tenere i contatti con gli organi tecnici federali; 5) convocare, a suo giudizio insindacabile, gli atleti per la partecipazione alle gare; 6) nominare, previa autorizzazione dell'Associazione, un proprio sostituto in caso di assenza 7) segnalare al Consiglio Direttivo agli atleti incorsi in infrazioni disciplinari; 8) decidere sulla scelta dei materiali da usare in gara, con particolare riguardo all'utilizzo delle ruote. |
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Art.15 |
Rimborso spese |
All'allenatore potrà essere corrisposto, previo accordo tra le parti, un eventuale compenso da deliberarsi dal Consiglio Direttivo per ogni annata agonistica un base alla L. n. 80 del 25.3.91 e successive integrazioni e modifiche, comunque in misura non superiore, per ogni giornata di gara, a L. 60.000 in caso di impegno ufficiale nel comune di L'Aquila e L. 90.000 in caso di impegno ufficiale sul territorio nazionale; il compenso a livello internazionale sarà da valutare volta per volta e comunque sempre in rispetto della normativa vigente. Tale rimborso sarà onnicomprensivo di ogni eventuale spettanza del tecnico fatta eccezione delle spese vive sostenute e previamente autorizzate. |
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Art.16 |
Rinvio |
Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto ed i Regolamenti F.I.H.P. ed alle ulteriori disposizioni ivi richiamate, nonché agli eventuali accordi integrativi che potranno essere sottoscritti tra l'Associazione e gli atleti, i tecnici ed i collaboratori. |
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